Art. 6.
(Direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza).

      1. Alla DIGIS è preposto, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato, ai sensi dell'articolo 2, del Ministro delle informazioni per la sicurezza, un direttore generale, quale responsabile generale dell'attuazione della politica informativa per la sicurezza.
      2. Il direttore della DIGIS è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa designazione da parte del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica.
      3. Per l'assolvimento dei compiti a lui assegnati il direttore della DIGIS si avvale di un ufficio di diretta collaborazione, con funzioni di pianificazione, analisi e valutazione. Il relativo assetto organizzativo è fissato in apposito regolamento.
      4. In caso di assenza o impedimento il direttore della DIGIS è sostituito da un vice direttore, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore della DIGIS, sentito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica.
      5. Il direttore della DIGIS:

          a) fornisce al Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell'articolo 2,

 

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al Ministro delle informazioni per la sicurezza ogni elemento utile per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche dell'informazione per la sicurezza di cui all'articolo 1 e lo tiene aggiornato su ogni questione di rilievo;

          b) propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell'articolo 2, al Ministro delle informazioni per la sicurezza il piano di ricerca informativa e, dopo l'approvazione e la conseguente diramazione, ne controlla costantemente l'attuazione, indirizzando, se necessario, su ricerche informative mirate l'attività delle agenzie;

          c) informa il Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell'articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza dell'attività svolta dalla DIGIS;

          d) esercita le funzioni di segretario generale del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica;

          e) garantisce lo scambio informativo tra la DIGIS e le Forze di polizia nonché tra la DIGIS e il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa;

          f) coordina i rapporti con gli organismi informativi degli altri Stati;

          g) propone, per la designazione da parte del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica e la successiva nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, i responsabili delle strutture indicate nell'articolo  5.